Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il commento di Isabelle Van Hiel, PhD Ricercatore e Assistente presso la sezione di diritto sociale del Dipartimento di Criminologia, Diritto penale e Diritto Sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ghent (Belgio).

In due casi recenti del 2 ottobre 2014 la Corte Europea ha dovuto decidere in merito alla libertà di associazione del personale militare. Anche se la Corte ha già esaminato i casi di libertà sindacale all'interno della polizia e del servizio pubblico civile, era la prima volta che la Corte ha esaminato la situazione specifica delle forze armate.
In Matelly c. Francia (ricorso n. 10609/10), un ufficiale della gendarmeria francese che forma in Francia una parte delle forze armate, è stato costretto a dimettersi da una associazione chiamata Forum gendarmi e cittadini. Il forum è stato considerato dal direttore generale della Gendarmeria Nazionale come un gruppo professionale pseudo-sindacale, vietato ai sensi dell'articolo L. 4121-4 del codice della difesa. In ADEFDROMIL c. Francia (ricorso n. 32191/09) l'Associazione Défense des Droits des Militaires (ADEFDROMIL), un'organizzazione professionale per militari, lamentava la negazione all’accesso di giustizia, in quanto si è ritenuta essere in violazione della stesse disposizioni dell'articolo L. 4121-4 del codice della difesa. Questo articolo L. 4121-4 dichiara l'esistenza di organizzazioni professionali per il personale militare, nonché la composizione di tali organizzazioni come incompatibili con le prescrizioni della disciplina militare, [1].

Diritto di costituire e aderire a un sindacato è essenziale alla libertà di associazione

La Corte ha ricondotto gli articoli violati in Matelly (10 e 11) e ADEFDROMIL (6, 11, 13 e 14) all'articolo 11 e ha esaminato i reclami esclusivamente da questo punto di vista. Ha sottolineato che il diritto alla libertà di associazione, di cui la libertà sindacale è un aspetto, non esclude alcuna attività professionale o di ufficio dal suo campo di applicazione. Anche se l'articolo 11 prevede, in particolare per i membri delle forze armate, che "le restrizioni legali" potrebbero essere imposte dagli Stati, la Corte ha ribadito che quelle "restrizioni legali" dovevano essere interpretate rigorosamente ed essere confinate all’"esercizio "dei diritti in questione, e non deve mettere in pericolo l'essenza stessa del diritto di organizzarsi. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che il diritto di formare e aderire a un sindacato è stato uno degli elementi essenziali della libertà in questione, come è stato già stabilito nella giurisprudenza precedente relativo al settore pubblico, come Demir e Baykara. Poiché non è stato contestato l'esistenza di un interferenza dello Stato nell'esercizio dei suoi diritti garantiti dalla convenzione, aveva solo da stabilire se l'ingerenza era prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo ed era necessaria in una società democratica.
In entrambi i casi l'interferenza era prevista dalla legge, dal momento che il codice della difesa distingue specificamente tra l'adesione ad associazioni ordinarie, che è autorizzata, e l'appartenenza a dei gruppi professionali, che è proibito. Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che una associazione che esisteva per difendere gli interessi pecuniari e non pecuniari del personale militare apparteneva alla seconda categoria. Considerando che tale divieto persegue uno scopo legittimo, vale a dire la conservazione dell'ordine e della disciplina necessarie nelle forze armate, di cui la gendarmeria fa parte, la Corte ha poi esaminato se questa interferenza era necessaria in una società democratica. Ha rilevato in via preliminare, che le pertinenti disposizioni del codice della difesa che vietano al personale militare, puramente e semplicemente, di aderire qualsiasi gruppo pseudo-sindacale. Contemporaneamente la Corte ha rilevato che lo Stato francese aveva istituito gli organismi e le procedure speciali per tener conto delle preoccupazioni del personale militare, ritenendo tuttavia che tali istituzioni non sostituiscono la concessione della libertà di associazione al personale militare, una libertà che comprendeva il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi.

Restrizioni non proporzionate e non necessarie in una società democratica

La Corte era consapevole del fatto che la particolare natura della missione delle forze armate necessità che l'attività sindacale - che, nel compiere il suo scopo, potrebbe portare alla luce l'esistenza di opinioni critiche riguardanti alcune decisioni che hanno interessato la situazione morale e pecuniaria il personale militare – sono adattate a queste particolari circostanze. Ha quindi sottolineato che, a norma dell'articolo 11, le restrizioni, anche quelle significative, possono essere imposte sulle forme di azione ed espressione di un'associazione professionale e dei militari che si sono uniti ad essa, a condizione che tali restrizioni non li privano del diritto generale di associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari. Tuttavia, in Matelly, la Corte ha rilevato che l'ordine di dimettersi dall'associazione era stata presa sulla sola base del suo atto costitutivo e la possibile esistenza, in una relativamente ampia interpretazione del suo scopo, di una dimensione sindacale. Inoltre, le autorità non avevano avuto riguardo all’atteggiamento e alla sua volontà di rispettare i suoi obblighi modificando lo statuto dell'associazione. Per quanto riguarda ADEFDROMIL, la Corte ha rilevato che la ricorrente è stata privata di ogni diritto di agire in giustizia solo per i suoi interessi professionali, mentre le restrizioni concrete in diritto di adire alla giustizia devono essere giustificate da specifiche missioni dei militari.
La Corte ha concluso che i motivi addotti dalle autorità per giustificare l'ingerenza in entrambi i ricorrenti diritti erano stati né pertinenti né sufficienti, dato che la loro decisione è pari a un divieto assoluto al personale militare di unirsi in un gruppo professionale para-sindacale, che era stato istituito per difendere i loro professionali e non pecuniari interessi. Questo divieto generale di formare o aderire a un sindacato invade l'essenza stessa della libertà di associazione, non può essere considerato proporzionato e necessario in una società democratica. Di conseguenza, vi era stata una violazione dell'articolo 11.
Il personale militare meno diversi di altre categorie di lavoratori

Il ragionamento della Corte sia per Matelly e ADEFDROMIL è notevole in due modi. Tradizionalmente, la seconda frase dell'articolo 11 (2) è considerato come un motivo separato per restrizioni all'esercizio della libertà di associazione dei membri delle forze armate, della polizia e dell'amministrazione dello Stato [2]. Applicando i requisiti della prima frase dell'articolo 11 (2), che permette restrizioni all'esercizio di tali diritti solo quando sono soddisfatte le sue disposizioni, la Corte respinge implicitamente questa interpretazione e ha invertito la giurisprudenza precedente della Commissione [3]. Come risultato le due frasi dell'articolo 11 (2) devono essere letti come uno, inquadrando i membri delle forze armate, della polizia e dell'amministrazione con altre categorie di lavoratori.
Inoltre, si deve rilevare che la Corte, nella sentenza non ha fatto distinzione tra la polizia e l'esercito. Il Comitato europeo per i diritti sociali, al contrario, ha rimproverato la Francia nelle sue conclusioni 2002 e 2004 per interferire con il diritto alla libertà di associazione di agenti di polizia, ma non lo stesso per il personale militare. Una nuova denuncia collettiva di gendarmi francesi sulla questione è stata solo recentemente dichiarato ammissibile [4]. A quanto pare, la Corte ha puntato per una decisione fondamentale sulla libertà di associazione del personale militare. Questo è confermato dal rilascio da parte del Tribunale di un documento "Domande e risposte sulla sentenza Matelly v. France". Il documento propone l'importante innovazione del giudizio, valutando che non è ancora una decisione definitiva, in quanto le parti hanno tre mesi di tempo per chiedere che il caso sia rinviato alla Grande Camera, ma che potrebbe richiedere per i membri del Consiglio d'Europa di adeguare la loro legislazione. Attualmente 19 dei 42 Stati membri del Consiglio d'Europa, che possiedono le forze armate, non garantiscono il diritto di associazione, e 35 non garantiscono il diritto alla contrattazione collettiva.
Anche se non è imposto dalla Corte, gli Stati membri potrebbero anche dover riconsiderare la loro legislazione in materia di diritto di sciopero per il personale militare, come il Comitato europeo per i diritti sociali ha già deciso nel 2012 che un divieto assoluto al diritto di sciopero per gli agenti di polizia costituiva una violazione dell'articolo 5 e 6 della [5] Carta sociale europea. Nella situazione attuale, applicando gli stessi principi sui membri delle forze armate, sembra difficile da evitare.

[ 1 ] L'articolo L. 4121-4 : " L'esercizio del diritto di sciopero è incompatibile con lo stato militare. L'esistenza di raggruppamenti professionali militari a carattere sindacale e l'adesione dei militari in servizio attivo in gruppi professionali sono incompatibili con le regole di disciplina militare . »
[2] F. DORSSEMONT, "Il diritto di intraprendere un'azione collettiva ai sensi dell'articolo 11 della CEDU" in F. DORSSEMONT, K. Lörcher e I. Schömann (eds.), La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il rapporto di lavoro, Oxford e Portland , Oregon, Hart Publishing, 2013, 351.
[3] CEDU 20 gennaio 1987, n 1160/11603/85.
[4] ECSR, n 101/2013, del Consiglio europeo dei sindacati di polizia (CESP) c. Francia.
[5] ECSR, n 83/2012, Confederazione europea di polizia (EUROCOP) v. L'Irlanda. 

FONTE: IL GRIFONE DEL PIEMONTE

Argomento: 
Approfondimenti