Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Una bizzarra vicenda è giunta all'attenzione del Consiglio di Stato, il quale ha dovuto esaminare la richiesta di accesso presentata da un ufficiale dell'esercito, diretta ad ottenere copia dei documenti relativi ad una procedura concorsuale svoltasi quarant'anni fa.
 
Nel 2012 l'ufficiale presentava tale istanza all'Accademia Militare, motivandola con riferimento alla necessità di tutela di propri interessi in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per l'ufficiale i documenti consegnati dall'Accademia non erano sufficienti ed iniziava così, senza successo, un'escalation giudiziale che vedeva dapprima investita della vicenda la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, poi il TAR ed ora il Consiglio di Stato.
 
Davanti al Consiglio di Stato l'Ufficiale sostiene di aver diritto di accedere agli atti amministrativi in contestazione, in quanto da essi potrebbe far emergere una più consona ricostruzione della propria carriera militare e, quindi, di poter oggi adire il Giudice del Lavoro al fine di ottenere un risarcimento dei danni morali e patrimoniali da perdita di chance, non avendo potuto intraprendere legittimamente una carriera nell’Arma dei Carabinieri.
 
Una tale motivazione, però, non convince la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che anzi parla di temerarietà della lite eventualmente intrapresa solo oggi dall'ufficiale contro i provvedimenti concorsuali di quarant'anni fa.
 
"L’attualità e la concretezza dell’interesse, da tutelare mediante l’accesso, non possono ritenersi sussistenti qualora l’istante si attivi a distanza di molti anni dalla formazione dei provvedimenti di cui si richiede l’ostensione: in effetti, stante l’impossibilità di esercizio dell’azione giurisdizionale - o, meglio, la temerarietà della lite eventualmente instaurata -, può affermarsi, che l’esercizio dell’accesso si risolverebbe in una mera curiosità, non tutelata dall’ordinamento".
 
È questo il principio sancito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato che nella sentenza del 14.4.2015 ha precisato come la validità della graduatoria del concorso non è, ormai, più contestabile e di conseguenza, risulta pretestuoso il richiamo alle chance professionali e morali per obbligare l’amministrazione ad esibire una documentazione che, dagli atti prodotti, risulta di incerta esistenza. 
 
Ugualmente, un’azione diretta ad ottenere un risarcimento dei danni patiti per un asserito scorretto esercizio della discrezionalità da parte della commissione in sede di valutazione delle prove concorsuali eseguite nel 1975, potrebbe configurare un abuso del diritto di azione connesso al carattere temerario della lite ed alla responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oltre che contrario ai principi di economia processuale, affidamento e ragionevolezza.
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