Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Per i pensionati pubblici e privati solo incarichi annuali e gratuiti. I dettagli contenuti della deliberazione n.180/2018 della sezone della Corte dei Conti Lombarda

Questi i dettagli nella deliberazione:

"La richiesta di parere in esame verte sull’ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all’art. 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95. La norma testualmente dispone, con riferimento al quesito posto, che

 

“è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (….)”. “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”.

 

Si evidenzia come la ratio della disposizione in esame “è evidentemente di favorire l’occupazione giovanile”, vietando, dunque, “alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza … tali incarichi sono consentiti solamente a titolo gratuito, e per un periodo non superiore ad un anno”.

 

La norma non pone alcuna discriminazione circa le condizioni soggettive del soggetto e la tipologia di pensionamento (pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, ecc.) per cui non è possibile alcuna differenziazione sulla base di criteri ricavabili dal testo normativo.

 

La Corte dei conti lombarda ha esteso il divieto anche ai lavoratori autonomi, con la possibilità per loro di svolgere queste attività solo a titolo gratuito e per una durata massima di un anno.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

Argomento: 
Sentenze