Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli disposta dalla ASL o sospensione dell’attività didattica per direttiva nazionale: l’INPS esemplifica nuove casistiche di fruizione riservato ai lavoratori dipendenti e spiega come fare domanda, caso per caso.

Con la Circolare n. 132 del 20 novembre, infatti, si dispone l’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo per quarantena

(articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020), con le relative istruzioni ed i periodi per i quali i congedi sono applicabili.

Congedo quarantena extra-scolastica

In pratica, nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico. Ad esempio svolgendo attività sportiva o motoria in palestra, piscina, centri e circoli sportivi (pubblici e privati), oppure durante lezioni musicali e linguistiche. La quarantena deve essere stata disposta con provvedimento dell’ASL.

N.B.: In queste nuove casistiche, però, il congedo potrà essere fruito solo a partire dal 14 ottobre, data di entrata in vigore della legge n. 126/2020.

 La Circolare INPS introduce poi la possibilità di avvalersi del congedo straordinario COVID-19 anche per la sospensione della didattica in presenza (comma 4 del decreto-legge n. 137/2020). Per fruire del congedo è necessario che la sospensione sia stata disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.

 

N.B.: Il congedo in questione può essere fruito solo dal 29 ottobre, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020.

Compatibilità

Restano ferme le regole sulla eventuale compatibilità  con l’altro genitore che fruisce del medesimo congedo (che spetta solo per figli minori conviventi e minori di 14 anni). Il congedo può essere fruito nei casi in cui nessuno dei genitori possa lavorare in smart working (è comunque escluso se uno dei due non lavora) e si può utilizzare anche per gli stessi figli, ma non negli stessi giorni di quarantena. Una novità (comma 5, articolo 21-bis, decreto-legge n. 104/2020) è che possono fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio oppure per la sospensione della didattica in presenza, anche quando il soggetto “sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3”.

In tutti i casi, non sussistono vincoli di convivenza, o di lavoro in sede di almeno uno dei due genitori conviventi, qualora l congedo riguardi figli con disabilità grave.

Domande

Analizzando le diverse fattispecie, l’Istituto di previdenza fornisce infine le istruzioni particolareggiate per la presentazione della domanda, indicando sia la procedura da seguire sia la documentazione che è necessario produrre. Per quanto concerne la procedura, la richiesta di congedo parentale straordinario COVID-19 è la medesima dei congedi ordinari (adesso debitamente aggiornata) e la domanda si presenta come di consueto all’INPS con procedura telematica (anche presso patronati) o chiamando il contact center.

La novità è che la domanda di congedo COVID-19 può essere presentata anche senza compilare i campi relativi al provvedimento di quarantena, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”. Si ricorda infatti che la procedura consente di allegare la documentazione utile all’identificazione del provvedimento di quarantena ASL.

Congedo per sospensioni DPCM 3 novembre

Saranno invece fornite successivamente, con circolare a parte, le istruzioni per il congedo straordinario in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) di cui all’art. 13 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dovuta ad Ordinanza del Ministero della Salute (DPCM 3 novembre). Ad ogni modo, i congedi saranno fruibili solo per periodi di sospensione decorrenti dal 29 ottobre 2020. (Fonte PMI)

 

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap