Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Le ore dedicate alla formazione sono a tutti gli effetti orario lavorativo, quindi devono essere retribuite.

A dirlo una risposta dell'ARAN relativamente ai contratti colletitivi nazionali del pubblico impiego.

Infatti, nei contratti viene previsto che almeno l'1% dell'orario debba essere destinato alla formazine, cui si aggiunge la possibilità di avere permessi.

Secondo l'ARAN, "le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali".
Quindi "per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario".

I pareri dell'ARAN

 

Qualora un corso di formazione, organizzato dall’Agenzia fiscale, si protragga al di là dell’orario d’obbligo giornaliero del dipendente, è possibile riconoscere a quest’ultimo il pagamento dello straordinario o un riposo compensativo corrispondente al numero effettivo di ore di corso eccedenti?

 

L’art. 63, comma 12, del CCNL del 28 maggio 2004. stabilisce che “Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Agenzia è considerato in servizio a tutti gli effetti.” e che “I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro”. La norma, pertanto, in modo inequivocabile qualifica le ore in cui si attua l’iniziativa formativa come “lavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario. Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL

 

Le ore di formazione o aggiornamento professionale devono essere considerate come rientranti nell’orario di lavoro anche ai fini del rispetto dei limiti in materia di orario di lavoro stabiliti dal D.Lgs.n.66/2003 ed in particolare di quello concernente i riposi giornalieri?

 

La scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o
privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.
Ciò comporta anche la conseguenza ulteriore che, per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario, con l’applicazione della specifica disciplina contenuta nell’art.38 del CCNL del 14.9.2000.
Evidentemente, nei termini sopra descritti, venendo in considerazione attività rese in orario di lavoro, di esse si terrà conto a tutti gli effetti stabiliti dalla legge (D.Lgs.n.66/2003), ivi compresi la durata massima della prestazione lavorativa e i riposi

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