Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Nel regime del pubblico impiego vige la regola della esclusività, ma sono previste delle deroghe: a fronte di attività assolutamente vietate, si aggiungono attività autorizzabili dal datore di lavoro e attività liberalizzate secondo il regime dell’art. 53, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. L’esercizio di attività di impresa è oggetto di un divieto assoluto. Sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia, 7 maggio 2019.

Massima

In caso di espletamento di attività extra-lavorative remunerate e non autorizzate dal datore da parte di un pubblico dipendente, l’obbligo di riversare alla propria amministrazione gli importi percepiti in base all’art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, si aggiunge alla responsabilità disciplinare ed eventualmente penale del lavoratore, senza che ciò violi il ne bis in idem, essendo misure di diversa natura giuridica e come tali concorrenti.

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