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L’importo degli assegni della pensione di gennaio 2019 , saranno calcolati senza tenere conto degli effetti di “raffreddamento” della rivalutazione previsto dalla riforma. Lo ha reso noto l’Inps con una nota nella quale si legge espressamente che “con successiva circolare, dopo la pubblicazione della Legge di bilancio per il 2019 in Gazzetta Ufficiale, s’illustreranno le modifiche apportate dalla nuova normativa e si descriveranno le relative modalità di attuazione e i tempi per i conguagli”.
Rivalutazione pensioni 2019: calcolo assegno gennaio-  La decisione è stata presa per “assicurare sin dalla mensilità di gennaio 2019 il pagamento dell’importo di pensione rivalutato come avviene ogni anno, l’Inps ha provveduto a elaborare gli importi delle pensioni “rinnovate” entro il mese di novembre 2018, applicando la legislazione a quel momento vigente (L. 388 del 2000)”. I criteri di calcolo adottati nel rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali sono stati illustrati dall’Istituto con la circolare n. 122 del 27 dicembre 2018.
La circolare n 122 Inps avente ad oggetto il “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019” precisa quindi che la rivalutazione si baserà sul decreto del 16 novembre 2018, il quale reca il “ Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018″. L ’ Articolo 1 del decreto in analisi, stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni , sia determinata in misura pari a + 1,1% ed ancora nella circolare si legge che nessun conguaglio è stato eseguito rispetto a quanto riconosciuto nel 2018. L’indice di rivalutazione per il 2019, invece, ha carattere provvisorio e per l’anno 2019 viene stimato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno seguente.

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap