Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

 

Dal mese di dicembre, l'Inps procederà al pagamento della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (Inpdap, Ipost, Fs). Così facendo, con la circolare n. 195/2016, l'istituto di previdenza si adegua a due sentenze ultraventennali della Corte costituzionale (566/1989 e 232/1992) che hanno dichiarato l'illegittimità degli articoli 97 e 99 del Dpr 1092/1973.

Riconosciuto integralmente il diritto dei pensionati ex-INPDAP di cumulare la tredicesima mensilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo: a chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 195/2016.

In particolare l’INPS spiega che, con riferimento alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973, che prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 1989 e nel 1992.

Per questo INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotteranno una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento di tali emolumenti anche a favore di coloro che non hanno presentato ricorso in merito.

 

Le pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016 (data di pubblicazione della circolare n. 165/2016), saranno corrisposti integralmente e dalla stessa data gli interessati potranno richiedere alla sede INPS competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

La circolare INPS fornisce inoltre indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi amministrativi pendenti o in corso di istruttoria.