Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

I benefici dell'incremento stipendiale per la pensione e la buonuscita spettano solo al personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria proveniente dalla carriera militare.

Niente sei scatti di stipendio ai fini della determinazione della misura della pensione ai dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria. Il beneficio spetta solo ai dirigenti della polizia penitenziaria appartenenti alla carriera militare penitenziaria ed in particolare ai vice commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario, commissario coadiutore penitenziario. Ruoli introdotti e disciplinati a seguito dell'attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 12 della legge n. 266/1999, e dal successivo decreto legislativo 146/2000 che ha, tra l’altro, istituito il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. 

Lo stabilisce l'Inps nel messaggio 1134/2017 pubblicato dall'istituto di previdenza pubblico dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali. La questione discende dalla mancata adozione dei provvedimenti attuativi della Delega sulla Riforma delle carriere del personale in parola. La legge 27 luglio 2005, n. 154, nel delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il relativo trattamento giuridico ed economico, ha previsto che il rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate. Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, successivamente adottato in forza della legge Delega, ha stabilito che il procedimento di definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria si debba concludere con l’emanazione di un ulteriore provvedimento, un decreto del Presidente della Repubblica, adottato a seguito di una procedura negoziale condotta tra il Ministero della Funzione Pubblica e la parte sindacale che definisca gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro dirigenziale. Passaggio che ancora non si è concluso. Nelle more dell'adozione di tale procedura il predetto decreto legislativo ha indicato che, transitoriamente, fino all’entrata in vigore del DPR di recepimento dell’accordo negoziale, il personale in esame continua a percepire il trattamento economico precedentemente spettante, vale a dire quello derivante dall’equiparazione, stabilita dalla legge n. 395/1990, al trattamento del personale della Polizia di Stato.

In ossequio a tale premessa normativa il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha, quindi, impartito con lettera circolare GDAP 0188490-2007 le prime disposizioni attuative, per il personale in esame, in merito all’applicazione di alcuni specifici istituti del rapporto di lavoro individuando, quale Comparto di riferimento, quello della Sicurezza ed in particolare quello previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Nonostante tale equiparazione che ha reso il personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria destinatario, in via transitoria, della disciplina dei corrispondenti livelli dei dirigenti della Polizia di Stato, tale personale, nelle more della definizione del procedimento negoziale contemplato dagli artt. 20 e seguenti del D.l.gs n. 63/2006 non ha, comunque, acquisito il relativo status giuridico riguardo, in particolare, all'estensione degli scatti stipendiali ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. 

Pertanto l'Inps, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.6434 del 4 novembre 2016, precisa che, in assenza di una previsione normativa che preveda l’estensione di specifici benefici ai fini della quiescenza e della previdenza già riconosciuti al personale della Polizia di Stato, ai dirigenti dell’amministrazione penitenziaria non compete la valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio ai predetti fini. Diversamente, il beneficio in esame può essere attribuito esclusivamente ai dirigenti della polizia penitenziaria appartenenti alla carriera militare penitenziaria ed in particolare ai vice commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario, commissario coadiutore penitenziario (cfr. circolare Inpdap n. 19 del 1° giugno 2005). Ciò in quanto l’art. 21 della legge n. 232/1990 prevede che  “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti (…omissis…)”. Il successivo comma 3 bis prevede, inoltre, l’applicazione di tali benefici anche al personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate di cui alla legge n. 121/1981, e ai dirigenti del già Corpo Forestale dello Stato e del Corpo degli Agenti di custodi



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