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Con una recente sentenza n. 883/2018 il TAR Veneto ha trattato un caso di mobbing in Guardia di Finanza. I giudici amministrativi di Venezia hanno riconosciuto al ricorrennte un danno da mobbing e condannato l'Amministrazione al relativo risarcimento di euro 30.000

 

 

 

"""""Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (…) accoglie in parte il ricorso e, per conseguenza, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 30.000,00 -trentamila/00-, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del cd. danno da mobbing.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in € 1.500,00 -millecinquecento/00-, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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(...) sottufficiale in “congedo assoluto” per accertata infermità derivata da “sindrome ansioso-depressiva reattiva all’ambiente lavorativo conflittuale”.

(…) In particolare, ad avviso del Collegio sintomatici di una condotta persecutoria dell’Amministrazione nei confronti del -OMISSIS- sono gli episodi di demansionamento subiti dal medesimo una volta trasferito presso la Sezione Logistico-Amministrativa del Comando -OMISSIS-: episodi che, nella loro realtà storica, non vengono nemmeno negati nella relazione versata in atti dall’Amministrazione resistente. A ben vedere, anzi, tali fatti sono pacificamente riconosciuti dalla P.A., la quali si limita – poco convincentemente – a negarne la portata svilente e di sostanziale demansionamento a danno del ricorrente. 
(…) Così riportate le difese dell’Amministrazione, osserva il Collegio che – come già accennato – le stesse sono, invero, assai poco convincenti. In primo luogo, alcune delle affermazioni della P.A. sono francamente poco credibili, o, comunque, sfornite di supporto probatorio. (…)

Analogamente l’Amministrazione afferma, ma non comprova che il compito di “controllo” delle ditte che eseguono lavori di ristrutturazione della caserma sarebbe svolto “indistintamente” da tutti i membri della Sezione Logistico-Amministrativa: anche questa, però, è affermazione che, oltre a non essere supportata da prova, appare poco credibile, ove a detto compito di “controllo” si attribuisca –come fa il ricorrente, che parla di “piantonamento”– il significato di mere funzioni di sorveglianza delle attività materiali eseguite dai dipendenti delle ditte incaricate delle lavorazioni. (…) non è chi non veda come a detta attività in nessun modo può riconoscersi l’importanza che la relazione della P.A. pretende, con scarsissima verosimiglianza, di riconnettervi. (…) In secondo luogo, alcune delle argomentazioni difensive della P.A. risultano contraddittorie ed anzi finiscono per supportare le tesi del ricorrente.
Ci si riferisce, in particolare, all’incarico di “Responsabile degli Automezzi”, in merito al quale è la stessa Amministrazione – come sopra visto – ad affermare che detto incarico, di indubbia rilevanza in assoluto e che comunque è indiscutibilmente di ben maggiore importanza rispetto a quelli attribuiti al -OMISSIS-, una volta introdotto con la menzionata circolare del 2011, è stato assegnato ad altri due militari. Ma così facendo, la P.A. non si avvede di quanto strida la circostanza che, quasi contestualmente, mentre il citato militare veniva adibito a compiti svilenti e non riconducibili a quelli propri del suo “mansionario”, gli incarichi più importanti e delicati della Sezione venivano assegnati ad altri componenti della stessa. (…) al militare per ben tre anni -OMISSIS- non è stato consentito di partecipare alle esercitazioni di addestramento al tiro: circostanza che è pacificamente ammessa dalla P.A. nelle sue difese ed in relazione alla quale tutte le giustificazioni offerte dalla stessa P.A. -OMISSIS- basate sulla limitata disponibilità del poligono-OMISSIS- appaiono assolutamente vane, oltre che prive – ancora una volta – del benché minimo supporto probatorio.

Più in generale – e la riflessione vale anche per gli affiancamenti del ricorrente con colleghi “difficili” – la P.A. non si avvede minimamente del fatto che gli indizi addotti dal militare a sostegno dell’accusa di comportamenti persecutori posti in essere a suo danno, se rilevano anche individualmente presi, tanto più hanno valore ove considerati nel loro complesso. (…) la sistematicità delle condotte della P.A. è il sintomo più rilevante, per il Collegio, del cd. mobbing, mostrando essa la sussistenza di un intento dei superiori volto, se non a perseguitare, quantomeno a dequalificare e ad emarginare l’interessato, svilendolo soprattutto tramite una continua opera di demansionamento.

(…)Orbene, tali elementi costitutivi dell’illecito causativo del cd. danno da mobbing sono ravvisabili, ad avviso del Collegio, nei comportamenti sopra descritti dell’Amministrazione, dai quali si evincono la progressiva discriminazione e la pretestuosa vessazione inflitte al ricorrente: comportamenti i quali, perciò, sono fonte di responsabilità contrattuale per la P.A. ai sensi dell’art. 2087 c.c., in quanto lesivi della personalità morale del dipendente. (…)

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