Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

L'ordinamento giuridico stabilisce che i trattamenti di privilegio accordati ai militari di truppa e graduati di truppa, rimasti invalidi per lesioni o infermità dipendenti da o per causa di servizio, poichè sono connessi a menomazioni che si sono verificate durante il servizio militare di leva rientrano nel novero delle pensioni risarcitorie e, come tali, al pari delle pensioni di guerra restano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il principio viene ricordato dalla sentenza n. 4509 del 13 novembre 2019 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sezione 17.

Parametri di calcolo della pensione privilegiata

La pensione privilegiata sarà pari all'ultima retribuzione pensionabile, se l'infermità è ascritta alla 1 categoria.

Invece, sarà pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 categoria.

Le pensioni di 7 e 8 categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0.70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo.

La pensione, così aumentata, non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

Nel caso in cui dal beneficiario di pensione privilegiata viene raggiunta un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi e 1 giorno), qualora più favorevole, la pensione sarà liquidata nella misura prevista per la pensione normale, aumentata di un decimo.

Dipendenti allievi dell'Accademia militare

Se al momento in cui è stata subita la lesione, o contratta l'infermità da cui è dipesa l'invalidità, il dipendente era allievo presso l'Accademia militare, la pensione sarà determinata in base al grado che rivestiva al momento in cui si è verificata l'ammissione all'Accademia stessa ed, eventualmente, al trattamento economico che gli sarebbe spettato nel grado, qualora fosse stato ammesso a frequentare i corsi in Accademia provenendo dall'organico dei sott'ufficiali in Servizio permanente effettivo fosse rimasto nello stato di sottufficiale a causa dell'infortunio occorsogli

Infortunato in servizio militare

Qualora l'infortunato si trovasse in servizio militare di leva al momento dell'infortunio, la pensione sarà liquidata sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita. Lo stesso trattamento viene riservato ai graduati e militari di truppa.

Indennità integrativa speciale

Inoltre, ai titolari di pensione privilegiata tabellare spetta l'indennità integrativa speciale, in misura intera e separata dal trattamento base, anche in caso di contestuale percezione dello stipendio per attività lavorativa prestata in servizio anche alle dipendenze di terzi.

Militare in servizio permanente effettivoDiversa è invece la questione, ricorda la Commissione Tributaria nella sentenza qui analizzata e riportata nei suoi tratti essenziali, se riferita ad un militare di carriera in servizio permanente effettivo al quale, essendo stata riconosciuta una malattia o menomazione in servizio o per causa

di servizio, viene concessa una quota di pensione aggiuntiva alla pensione ordinaria: ebbene, tale pensione aggiuntiva ha valore reddituale.

Talvolta, dicono i Giudici, anche questo tipo di pensione è stata chiamata impropriamente privilegiata ordinaria e ciò ha dato origine a dubbi ed equivoci, creandosi così confusione con la pensione privilegiata di carattere risarcitorio.

Confusione che, ad ogni modo, è stata eliminata dalla Consulta con la sentenza n. 387/89; una pronuncia dove viene definitivamente chiarito che le pensioni privilegiate di natura risarcitoria, esenti da imposizione Irpef, sono solo ed unicamente quelle riconosciute al personale che le ha contratte durante il "servizio di leva".

 

Avv. Francesco Pandolfi (Fonte Studio Cataldi)

 
Argomento: 
Sentenze