Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La Commissione Difesa della Camera dei Deputati ha esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e di bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, approvando la relazione proposta dal deputato Roger De Menech.  

Diversi i temi trattati dalla relazione approvata.  Tra gli altri si segnalano :  quello della manutenzione degli immobili della Difesa e il recupero degli alloggi non allocati;  il potenziamento della sanità militare; l’assistenza psicologica del personale militare; maggiori risorse per attività addestrative delle FFAA e l’aumento delle indennità supplementari; la stabilizzazione del personale civile della Difesa attualmente assunto a  tempo determinato; il rifinanziamento del  Fondo di bonifica poligoni militari nonché del Fondo per la sicurezza cibernetica e la resilienza nazionale; l’aumento del monte ore straordinari per il personale militare in servizio del dispositivo “Strade sicure”;  la valorizzare dell’attività di controllo delle navi da guerra nell’ambito delle misure di tutela ambientale.

 

Di seguito  il testo del parere.

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

 RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e di bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo);

   rilevato che:

   l'articolo 135, al fine di potenziare le misure di tutela ambientale, autorizza, al comma 7, la spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, per le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, tra cui rientrano anche le funzioni esercitate ai sensi del comma 2, dell'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

   l'articolo 160, ai commi 7 e 8, autorizza l'Arma dei Carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, in deroga al contingente previsto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nel numero massimo di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022, per una spesa complessiva, rispettivamente, di 585.000 euro nel 2021, e di 1.770.000 euro nel 2022;

   l'articolo 166 prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, per il periodo dal 2021 al 2025, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di garantire l'efficienza degli istituti penitenziari, stabilendo in 700 unità l'aliquota per l'Arma dei Carabinieri di cui 200 unità nel 2023, 250 nel 2024, ed altre 250 nel 2025;

   l'articolo 167 istituisce, a decorrere dal 2021, un fondo – con una dotazione annua di 50 milioni di euro – per la retribuzione dei servizi esterni, ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19;

   l'articolo 177 reca, al comma 1, una novella all'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, relativo al Fondo per le esigenze di difesa nazionale, adeguando il meccanismo di finanziamento di tale fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica; al comma 2, attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa, a decorrere dall'anno 2022, la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze; infine, al comma 3 novella l'articolo 4 della legge di revisione dello strumento militare (legge n. 244, del 31 dicembre 2012), con l'obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei risparmi derivanti dall'attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria previste dalla legge stessa;

 

         l'articolo 180, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, nell'ambito del dispositivo «Strade sicure», dispone la proroga di un contingente di personale delle Forze armate pari a 7.050 unità, fino al 30 giugno 2021, a 6.000 unità, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, e di 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione,da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, viene prevista anche l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo «Strade sicure», da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 2020;

   sottolineate le particolari esigenze di reclutamento registrate anche dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, funzionalmente facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma strutturalmente inquadrata nell'ambito della Marina militare;

valutata l'opportunità di allocare nello stato di previsione del Ministero della Difesa le risorse necessarie per sopperire alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate;

considerato particolarmente rilevante il reperimento e l'impiego di maggiori risorse da destinare alla manutenzione degli immobili della Difesa non in alienazione e al recupero degli alloggi di servizio non allocati;

rilevata la necessità di tutelare gli utenti che occupano alloggi oltre i termini di concessione previsti e per i quali sussistano ancora le condizioni di necessità;

considerata l'opportunità di allocare le risorse necessarie per il potenziamento dei servizi, dei mezzi e delle attrezzature delle strutture sanitarie militari, anche attraverso la realizzazione di moduli medico-sanitario e poli funzionali;

considerata la necessità di una maggiore tutela del personale militare attraverso l'allocazione di maggiori risorse per il potenziamento delle strutture di sostegno e di assistenza psicologica;

considerato opportuno garantire maggiori risorse per le attività addestrative e per le infrastrutture ad esse necessarie, svolte dalle Forze speciali o da altra Forza armata che operi per le medesime, assicurando, al contempo, alle medesime Forze un aumento dell'indennità supplementare;

ritenuto strategico potenziare lo strumento militare della Difesa contro le minacce CBNR;ritenuto necessario il rifinanziamento sia del Fondo di bonifica poligoni militari che del Fondo per la sicurezza cibernetica e la resilienza nazionale;

rilevato necessario aumentare il monte ore straordinari per il personale militare in servizio nell'ambito del dispositivo «Strade sicure»;considerato rilevante – stante considerata l'emergenza sanitario in corso – procedere alla stabilizzazione del personale civile della Difesa a tempo determinato;

ritenuto tenuto importante valorizzare l'attività di controllo delle navi da guerra nell'ambito delle misure di tutela ambientale, prevedendo che i Comandanti delle stesse navi – compatibilmente con i preminenti compiti militari e al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua – siano inclusi fra i soggetti accertatori delle infrazioni in materia di pesca;

esaminati gli emendamenti presentati,

preso atto che non sono stati presentati ordini del giorno,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

al fine di mantenere la capacità operativa delle strutture militari e considerata la rilevante carenza di organico riscontrata sia disposta l'autorizzazione al Ministro della difesa ad assumere, a tempo indeterminato, personale civile non dirigenziale con profilo tecnico destinato agli Arsenali, alle basi navali, ai Poli, agli stabilimenti di lavoro e ai centri tecnici insistenti sul territorio nazionale;

 

venga promossa la modifica dell'articolo 2259-ter, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, affinché sia aumentata fino al 70% la percentuale della quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, da destinare ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa.

 

Argomento: 
Parlamento