Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Se al lavoro fa freddo eccessivamente ed eccezionalmente il lavoratore può astenersi dal lavoro senza perdere il diritto alla retribuzione. Il datore di lavoro infatti in base all’articolo 2087 del codice civile è obbligato a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore adottando nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie.

Inoltre il D. Lgs 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro impone che il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici. Per agenti fisici si intendono ad esempio il rumore, gli ultrasuoni ecc. ma anche il microclima, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questo significa che il datore di lavoro nel redarre il documento per la valutazione dei rischi deve tener conto anche del fattore clima sul luogo di lavoro, sia del freddo che del caldo eccessivi.

 

Anche la giurisprudenza ha ribadito questo orientamento, infatti con una sentenza del 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso specifico di alcuni lavoratori che a causa del freddo eccessivo si erano astenuti dal lavoro e il datore di lavoro aveva trattenuto loro la retribuzione.

La Cassazione aveva confermato la sentenza della Corte d’Appello, secondo cui l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro a causa della rottura della caldaia e, all’apertura di un varco aperto per alcune ore per la realizzazione di una uscita di sicurezza che, anche in considerazione delle eccezionali basse temperature esterne, avevavo aggravato la situazione

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