Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Dietrofront del Ministero del Lavoro in merito al trattamento da riconoscersi al personale militare in ausiliaria richiamato in servizio a domanda senza assegni.

Il personale militare in ausiliaria richiamato in servizio su domanda della Pubblica Amministrazione senza assegni ha diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita alla cessazione dal richiamo. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 159/2021 pubblicata  a seguito del mutato orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (parere n. 22028 del 15 dicembre 2020).

La questione

Riguarda la possibilità di riliquidare il trattamento di fine servizio (l'IBU) a favore del personale militare (tutti i corpi) in ausiliaria richiamato in servizio a domanda senza assegni per lo svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche. L'attuale codice dell'ordinamento militare (dlgs n. 66/2010) rubrica tale facoltà agli articoli 986 e 1876 con i quali viene trasposta una norma risalente al regio decreto n. 3458/1928. Le disposizioni da ultimo menzionate consentono di richiamare in servizio il personale militare (e le figure equiparate come Carabinieri e Finanzieri) in ausiliaria con o senza assegni. Si parla di richiamo "senza assegni" quando il trattamento pensionistico in godimento al militare (comprensivo dell'indennità di ausiliaria) non viene sospeso (e quindi non vengono erogati emolumenti aggiuntivi all'interessato).

In tale ipotesi originariamente l'Inps aveva riconosciuto, con il messaggio numero 6292 del 12/10/2015, la riliquidazione del trattamento di buonuscita. In particolare si era ritenuto che anche il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio senza oneri (o senza assegno) fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita purché la Pubblica Amministrazione di appartenenza avesse versato il contributo "Opera di Previdenza" (pari al 9,6% della retribuzione imponibile TFS di cui il 7,10% a carico della PA ed il restante 2,5% a carico dell'iscritto). Successivamente il Ministero del Lavoro aveva escluso tale facoltà ritenendola applicabile al solo personale richiamato in servizio con assegni. L'INPS, pertanto, si era adeguata con il messaggio n. 341/2018.

Ok alla riliquidazione

Con il parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali inverte la rotta e precisa che (anche) i periodi di richiamo senza assegni formano oggetto di riliquidazione ai fini del TFS. Di conseguenza l'INPS spiega che la riliquidazione del TFS spetta nei confronti di tutti i Corpi militari, il cui personale è collocato in ausiliaria e viene richiamato a domanda senza assegni per lo svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche.

Base di Calcolo

La base di calcolo del TFS, in tal caso, è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio e non quello effettivamente percepito (pensione). Nello specifico la pubblica amministrazione di appartenenza dovrà commisurare il contributo del 9,60% sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici. (Pensioni oggi)

 

 

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Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap