Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Con un recente orientamento applicativo, l’ARAN interviene in materia di buoni pasto e lavoto agile, chiarendo in quali casi i dipendenti pubblici possono esserne beneficiari. L’ARAN precisa che, in caso di lavoro da remoto, è possibile applicare l’erogazione dei ticket ai lavoratori statali coinvolti, mentre la concessione non può essere effettuata per chi opera in smart working.

Buoni pasto in smart working nel Pubblico Impiego

Per l’ARAN, dunque, è necessario non confondere tra lavoro agile e da remoto, che anche dal punto di vista contrattuale sono distinti nel casi del Pubblico Impiego:

 il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che viene disciplinata da ciascun Ente in seguito a un accordo tra le parti, caratterizzato da uno specifico regolamento e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;

 il lavoro da remoto, invece, prevede una modalità di esecuzione con un vincolo di luogo e anche di tempo, che implica lo svolgimento delle mansioni assegnate presso una sede differenta da quella abituale ma pur sempre contraddistinta da un orario di lavoro predefinito.

Nei CCNL della PA centrale e locale le due formule sono ormai ben codificate e distinte, con diritti e doveri propri. Da qui il parere ARAN:

"Si ritiene che solo nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, sia riconoscibile il buono pasto".

La distinzione tra lavoro agile e lavoro da remoto è stata introdotta nei seguenti CCNL: Funzioni centrali, Sanità e Funzioni Locali, con distinte regolamentazioni.

Buoni pasto in smart working nel privato

Diverso il discorso per i dipendenti privati, che hanno differenti contratti di lavoro. Tuttavia, il criterio applicativo è analogo.

A disciplinare il lavoro agile è il d.lgs. 81/2017, in base al quale i lavoratori in smart working hanno diritto allo stesso trattamento normativo e retributivo dei colleghi che operano in sede ma con esclusione dei buono pasto, che non risultano sempre dovuti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16135/2020.

(PMI:IT)

Argomento: 
Approfondimenti